201501.29
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LE NUOVE PROCEDURE DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO NELLO STUDIO DELL’AVVOCATO D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. del 10 novembre 2014, n. 162

Con il recente decreto legge n. 132/2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162, il legislatore ha introdotto due nuove procedure per i coniugi che, in accordo, intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.

Queste sono la negoziazione assistita da almeno due avvocati e la procedura di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

A differenza delle procedure “tradizionali” di separazione consensuale e divorzio congiunto in Tribunale, che restano comunque alternative più percorse dai coniugi che intendono dividersi, le nuove procedure non necessitano di presentare alcun ricorso in Tribunale.

Infatti, sono state introdotte dal Legislatore al fine di “degiurisdizionalizzare”, come dice il Decreto, ossia per trasferire le vertenze in materia di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio fuori dai Tribunali e per consentire ai magistrati di dedicarsi all’arretrato civile.

Prima della conversione mediante Legge, il testo del decreto n. 132/2014, aveva previsto solo per i coniugi in crisi, senza figli a carico, che intendevano separarsi consensualmente, la possibilità di separarsi e divorziare sottoscrivendo un accordo in uno studio legale, anziché presentandosi in Tribunale, alla presenza di un legale comune.

Questa possibilità, con la conversione del decreto, è stata estesa anche a chi ha figli minorenni, maggiorenni incapaci o con handicap grave o non economicamente autosufficienti. La Legge n. 162/2014 di conversione del Decreto 132/2014, però, ha introdotto una cautela per i coniugi che decidono di separarsi, di divorziare o di modificare le condizioni di separazione o di divorzio, ossia che marito e moglie abbiano ciascuno un proprio avvocato.

Si legge, infatti, all’art. 6 del Decreto che “la convenzione di negoziazione”, conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale e di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio concordatario, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, deve essere “assistita da almeno un avvocato per parte”.

La prescrizione è motivata dal fatto che nella redazione della convenzione non è coinvolto il giudice. Sono, allora, evidenti gli appesantimenti della nuova procedura, basti considerare che ai coniugi era già consentito, prima dell’introduzione della nuova procedura, e resta ancora consentito, separarsi e divorziare consensualmente con l’assistenza di un unico avvocato comune, con ripartizione delle spese legali, presentando domanda congiunta in Tribunale.

Venendo dunque al dettaglio della nuova procedura di separazione, divorzio e modifica delle condizioni con l’assistenza di almeno un difensore per parte, si rileva che la “convenzione di negoziazione assistita” altro non è che un accordo redatto dagli avvocati in forma scritta, a pena di nullità, con il quale i coniugi convengono di cooperare per risolvere “in via amichevole” la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni degli stessi.

Nell’accordo gli avvocati devono anche dare atto di aver tentato la conciliazione, nonché di aver informato i coniugi in merito alla possibilità di esperire la mediazione familiare e, qualora vi sia la presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore, precisando anche il termine concordato per svolgere la negoziazione, almeno un mese, con l’eventualità di una sola proroga di altri 30 giorni, e l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Nel caso che la negoziazione dia esito positivo, gli avvocati delle parti certificano la sottoscrizione dell’accordo da parte di entrambi i coniugi, quindi, trasmettono il medesimo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, in mancanza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, se non ravvisa irregolarità, rilascia agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.

Qualora, invece, vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il quale lo autorizza solo quando ritiene che lo stesso risponda all’interesse dei figli; in caso contrario, entro cinque giorni, lo trasmette al Presidente del Tribunale che, entro i successivi trenta giorni, fisserà la comparizione dei coniugi avanti a sé.

Gli avvocati, quindi, ricevuto il nullaosta o l’autorizzazione dal Procuratore della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, trasmettono copia, da loro autenticata, dell’accordo di negoziazione all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto.

È importante rilevare che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce i medesimi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che “tradizionalmente” definiscono i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.