201410.29
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DIVORZIO : LA BREVE DURATA DEL MATRIMONIO NON PUO’ INCIDERE SUL DIRITTO AL MANTENIMENTO, MA SOLO SULLA MISURA DELL’ASSEGNO

 Cassazione Civ. , Ordinanza n. 21597 del 13/10/2014

La breve durata della convivenza matrimoniale non è circostanza che possa elidere il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, costituendo soltanto uno dei parametri per determinarne la misura.

La Suprema Corte ha ribadito che “ l’assegno deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza matrimoniale”, precisando anche che “indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi”.

Nel caso in esame, avendo la moglie perso  il lavoro ed essendosi allontanata dalla città di residenza per tornare alla famiglia d’origine,  la Corte ha confermato la sentenza di merito che ha tenuto conto, nello stabilire il diritto dell’ex moglie all’assegno divorzile,  della disparità di reddito attualmente sussistente tra i due coniugi.

La breve durata del matrimonio, ha affermato la Cassazione, è soltanto uno dei parametri che il Giudice può prendere in considerazione per stabilire il quantum dell’assegno di mantenimento, senza incidere sulla sussistenza del diritto.

Con l’occasione, la Suprema Corte ha ribadito ancora una volta il principio secondo il quale “nella quantificazione dell’assegno di divorzio il Giudice del merito non deve necessariamente riferirsi a tutti i parametri di cui all’art. 5 della legge sul divorzio, potendo dare prevalenza anche soltanto ad alcuni o ad uno di essi ”.