201504.16
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DIVORZIO: IL CONIUGE DIVORZIATO CHE FORMA UNA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO PERDE DEFINITIVAMENTE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE – Cassazione Civile, Sez. I, sentenza del 3 aprile 2015, n. 6855

In un recente pronunciamento la Cassazione è tornata ad esprimersi sulla disciplina dei rapporti economici tra ex coniugi, innovando rispetto al suo precedente orientamento dell’11 agosto 2011, sentenza n. 17195.

Nel caso di specie, un marito, con ricorso, chiedeva che fosse dichiarata nei confronti della moglie la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile.

La moglie non si opponeva al divorzio, ma chiedeva la corresponsione dell’assegno per sé.

Il Tribunale di Brindisi poneva a carico del marito l’assegno a favore della moglie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.

Contro tale statuizione proponeva appello la moglie, chiedendo una decorrenza anteriore dell’assegno, mentre il marito, costituitosi in secondo grado, oltre al rigetto del gravame, chiedeva anche, in via incidentale, l’esclusione dell’assegno.

La Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell’appello principale, rigettava l’appello incidentale del marito, il quale ricorreva quindi in Cassazione lamentando, con il primo motivo, la violazione dell’art. 5, 6°co. L. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), non avendo la Corte di merito tenuto conto della stabile convivenza instaurata dalla moglie con un altro uomo, la quale, a suo dire, dovrebbe escludere la corresponsione dell’assegno divorzile a carico del coniuge anche se tale convivenza venisse a cessare.

Giunta la questione in Cassazione, nel pronunciamento in commento la Corte di legittimità ha affermato in primo luogo di condividere l’assunto del giudice a quo secondo cui una relazione more uxorio rileva ai fini della determinazione dell’assegno divorzile nei limiti in cui la stessa “incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria, di reddito”, pur non condividendo l’esito della pronuncia di secondo grado.

Quindi, ha colto l’occasione per riaffermare il suo ormai consolidato orientamento circa l’espressione “famiglia di fatto”.

A tal fine ha richiamato la sentenza n. 17195/2011, con la quale il Supremo Collegio, dopo aver ripercorso in chiave evolutiva le fasi in cui la convivenza uomo-donna, con o senza figli, è stata considerata con espressioni l’una diversa dall’altra (quali concubinato, convivenza more uxorio e “famiglia di fatto”), tutte accompagnate ad un corrispondente mutamento del costume sociale, aveva anche chiarito che: “l’espressione “famiglia di fatto” non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà , di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli”. In tal senso si rinviene, seppure indirettamente, una possibile garanzia per la famiglia di fatto nell’art. 2 della Costituzione, “quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell’individuo”.

Quindi, ha precisato la Suprema Corte, nel pronunciamento de quo, quando la convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio), con potenziamento reciproco della personalità degli stessi e trasmissione di valori educativi ai figli, “la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”.

A tal punto, ha precisato la Corte, cioè ove sussista una “famiglia di fatto” come sopra definita, “il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, non può che venire meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorchè di fatto”. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato, appunto, sulla conservazione di esso.

È noto, infatti, che l’art. 5, 6°co. L. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il tribunale possa disporre l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando “quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. La determinazione del quantum dell’assegno è stabilita, secondo il disposto normativo, tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e/o di ciascun coniuge, nonché del redito di entrambi i coniugi, tutti valutati in rapporto alla durata del matrimonio. Il che significa, come riconosciuto anche dalla Corte nel pronunciamento de quo, “tenendo conto della precedente fase matrimoniale”.

È allora chiaro il punto di vista del Supremo Collegio.

Leggendo la sentenza in commento, ma anche il precedente dalla stessa richiamato (n. 17195/2011), si ha l’impressione che la giurisprudenza di legittimità abbia ormai preso atto delle peculiari dinamiche che si innescano in un rapporto di coppia al momento della sua definitiva ed irreversibile conclusione e che conducono molti ex coniugi a costituire vere e proprie nuove famiglie di fatto, al di fuori del matrimonio.

Ebbene, come è noto, la creazione di una nuova famiglia, seppur “di fatto”, produce non solo l’effetto materiale di moltiplicare le responsabilità e i doveri giuridici, compresi gli obblighi di mantenimento ed assistenza nei confronti del nuovo partner e di eventuali figli, ma anche la moltiplicazione di situazioni giuridiche di vantaggio in capo a chi dell’adempimento di quegli obblighi è il destinatario.

Capita spesso che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno decida di intraprendere un nuovo progetto di vita con un nuovo compagno o compagna, dal quale possono eventualmente discendere anche dei figli, con un proprio assetto economico-patrimoniale. Si pensi solo a titolo esemplificativo alle co-intestazioni di conti correnti, alle fideiussioni dell’uno a favore dell’altro, alle stipulazioni congiunte di contratti di locazione, all’acquisto di abitazioni o alla co-intestazione di beni immobili che prima appartenevano solo ad uno, ecc. …

In questi casi è evidente come la logica imporrebbe un serio rifiuto alla prosecuzione dell’adempimento dell’obbligazione di mantenimento relativa all’assegno divorzile da parte del partner che ne è onerato.

Ciò nonostante la Corte ha ricordato in più occasioni, ed anche nel pronunciamento in commento, che non vi è identità, né analogia, tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il diritto dell’ex coniuge all’assegno (ex ult. co. art. 5 della L. 898/1970) e la fattispecie in esame, la quale necessita sempre “di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale”.

In caso di “famiglia di fatto”, infatti, è sempre necessario ricorrere agli organi giurisdizionali per far accertare e dichiarare la cessazione della corresponsione dell’assegno di divorzio.

Il Supremo Collegio ha quindi affermato, nella sentenza de qua, di essere consapevole del fatto che la giurisprudenza, ormai maggioritaria, spiega il fenomeno con una sorta di “quiescenza” del diritto all’assegno divorzile, che potrebbe anche riproporsi a carico del coniuge che ne era obbligato, in caso di rottura della convivenza tra i famigliari di fatto.

Si legge infatti nella citata sentenza n. 1719/2011: “in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto”.

Su tale punto però la Corte si è sentita di dissentire con il suo stesso precedente orientamento.

Riesaminando la questione ha trovato infatti più coerente affermare che “una famiglia di fatto, espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, da parte del coniuge, eventualmente potenziata dalla nascita di figli (ciò che dovrebbe escludere ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge), dovrebbe essere necessariamente caratterizzata dalla assunzione piena di un rischio, in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, mettendosi in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra i conviventi (ferma restando evidentemente la permanenza di ogni obbligo verso i figli)”.

Pertanto, mentre prima del pronunciamento in commento, l’effetto che la Corte traeva dalle situazioni di rottura era quello di una reviviscenza del diritto, che durante la convivenza era rimasto solo temporaneamente sospeso, ora la Corte afferma la definitiva perdita dell’assegno divorzile di cui l’ex coniuge beneficiava.

Ciò significa che, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una nuova “famiglia di fatto”, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale, rescinde anche il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, con conseguente caducazione del diritto allo stesso, del quale non potrà più riproporsi l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.

In merito al mutamento di orientamento, si precisa che la scelta della quiescenza era stata necessitata dal carattere comunque precario dell’unione sentimentale fattuale. In altri termini, nella sentenza del 2011 la Corte aveva precisato che, la “convivenza di fatto”, seppur stabile e duratura, avrebbe anche potuto rompersi e ciò senza che in capo ai conviventi potessero ravvisarsi diritti e doveri identici a quelli individuabili in capo ai coniugi parti di un unione coniugale. Pertanto, in simili circostanze (“in assenza di una disciplina specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede alcuna garanzia per l’ex familiare di fatto, salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi”),  non essendovi un nuovo coniuge tenuto ad un nuovo assegno di mantenimento, la fonte di sostentamento esterno doveva essere ricercata in una reviviscenza dell’assegno operante a suo tempo, sempre che persistesse ancora uno squilibrio economico tra i due originari coniugi.

La Corte di legittimità ora ha deciso di cambiare il suo orientamento, considerando per la prima volta anche la condizione del coniuge, che “si vorrebbe” nuovamente obbligato in caso di rottura della convivenza tra i famigliari di fatto.

A dire della Corte, è evidente che “di fronte alla costituzione di una nuova famiglia di fatto tra il proprio coniuge e un altro partner, necessariamente stabile e duratura”, questi “confiderebbe nell’esonero definitivo da ogni obbligo”.

Concludendo, nel caso di specie, attesa la pacifica circostanza già accertata sia nel giudizio di separazione, che nel primo grado del presente giudizio di divorzio, per cui la donna aveva instaurato una convivenza more uxorio stabile e duratura, dalla quale erano nati anche dei figli, con apporto economico del partner alla famiglia di fatto, il quale era venuto meno dal gennaio 2003 in ragione della rottura del rapporto, la Corte di legittimità ha riconosciuto che tale circostanza “non potrebbe costituire titolo per ottenere l’assegno divorzile” e, quindi, ha rigettato la domanda di assegno divorzile, proposta dalla donna.

Se ne deduce il seguente principio di diritto: “la formazione di una nuova famiglia di fatto, da parte del coniuge divorziato, determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile di cui il medesimo benefici”.

 

Dott.ssa Francesca Baldelli