201410.30
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DIVORZIO: GUIDA PRATICA AL RICONOSCIMENTO DEL DIVORZIO DICHIARATO ALL’ESTERO

La sentenza pronunciata all’estero di divorzio dei coniugi, di cui almeno uno sia cittadino italiano,  per essere riconosciuta in Italia deve essere trascritta.

La trascrizione è consentita solo se le disposizioni contenute nella sentenza non producono effetti contrari all’ordine pubblico.

La domanda di trascrizione può essere fatta dall’interessato o da chi ne abbia interesse, o dall’Autorità Diplomatica o Consolare, presso l’ Ufficio trascrizione sentenze estere dello Stato Civile del Comune di residenza .

Requisito richiesto è che l’atto di matrimonio sia iscritto o trascritto nel Comune ovvero iscritto o trascritto nel Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano

E’ necessario presentare i seguenti documenti:

  • Istanza di trascrizione
  • Documento di identità valido
  • Copia della sentenza di divorzio, tradotta in lingua italiana e legalizzata.

Per la legalizzazione dei documenti è consigliabile contattare prima l’Ufficio trascrizioni del Comune. Se la sentenza è stata emessa in un paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 05/10/1961, è esente da legalizzazione, ma dovrà essere munita del timbro “Apostille”. Per le sentenze invece emesse in uno stato membro dell’Unione Europea, potrà essere prodotto il “Certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale”, di cui all’art. 39 del Regolamento CE 2201 del 2003, senza alcuna traduzione o legalizzazione.

Una volta avvenuta, la trascrizione sarà annotata dall’Ufficio sull’atto di matrimonio.