201411.18
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SUCCESSIONE: I DIRITTI DI ABITAZIONE E D’USO SPETTANO AL CONIUGE SUPERSTITE ANCHE NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA Sezioni Unite, sentenza del 27 febbraio 2013, n. 4847

La II Sezione della Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 6774 del 2012, ha rimesso alle Sezioni Unite un duplice quesito: se, in caso di successione legittima, spettino al coniuge superstite i diritti di abitazione e d’uso della casa familiare e dei mobili che la corredano e, in caso di risposta affermativa, se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c.

Il problema nasce dal confronto tra l’art. 540 2°co. c.c. che, con riferimento alla successione necessaria, contempla espressamente in favore del coniuge superstite i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, e gli artt. 581 e 582 c.c. che, regolando l’ipotesi di concorso del coniuge con i figli, ovvero con ascendenti, fratelli o sorelle del de cuius, nell’ambito della successione legittima non ricorrono ad analoga disposizione.

La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 527 del 5 maggio 1988 aveva escluso l’incostituzionalità dell’art. 581 c.c. in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, affermando che il mancato richiamo non doveva intendersi nel senso dell’esclusione dell’operatività dei diritti di abitazione ed uso in caso di successione ab intestato, ma aveva piuttosto il senso di escludere a favore del coniuge il cumulo con la quota ereditaria ricevuta per successione legittima, atteso che il coniuge comunque riceve tali diritti in qualità di legittimario. Per contro, il rinvio contenuto nel solo art. 584 c.c. stava a significare, per la Corte, che la legittima aggiuntiva, costituita dai due diritti, spettava anche al coniuge putativo.

In contrasto con la Corte, le Sezioni Unite, recentemente, con la sentenza del 27 febbraio 2013 n. 4847, in risposta all’ordinanza interlocutoria, hanno riconosciuto l’operatività del 2°co. dell’art. 540 e, quindi, dei diritti di abitazione e d’uso anche nella successione legittima.

Per la Corte, è evidente che la finalità sottesa all’istituto, di voler tutelare il coniuge superstite sul piano etico e sentimentale, “è valida per il coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima”, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità e le abitudini di vita del coniuge sia nella successione necessaria, che in quella legittima. Per quanto riguarda il secondo quesito, ovvero se i diritti di uso e abitazione spettino al coniuge ab intestato in aggiunta alla quota riconosciutagli come erede legittimo o se, al contrario, siano da ricomprendersi nelle quote di patrimonio stabilite dagli artt. 581 e 582 c.c., le Sezioni Unite, discostandosi dalla tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria e dalla Corte Costituzionale, hanno risolto il problema delle modalità di calcolo stabilendo che: “ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell’asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili”.

Ne consegue, che i diritti di abitazione e d’uso ricevono un trattamento differenziato a seconda che si tratti di successione necessaria o legittima.