avvocatoenricocagli_sindacoIl decreto legge n. 132/2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con Legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto per i coniugi che intendono separarsi consensualmente, in alternativa alla separazione consensuale (mediante accordo omologato dal Tribunale), oltre alla nuova procedura di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, anche la procedura di separazione innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Secondo la nuova disciplina, infatti, i coniugi in crisi possono dirsi addio, oltre che dall’avvocato, rivolgendosi al sindaco.

Questa possibilità è prevista solo per le coppie che non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Nel dettaglio, marito e moglie che intendono separarsi devono presentarsi innanzi al Sindaco (quale Ufficiale di stato civile) del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui era stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio per concludere l’accordo di separazione, con l’assistenza solo facoltativa di un avvocato.

Il Sindaco riceve da ciascun coniuge la dichiarazione che esprime l’intenzione di separarsi, secondo le condizioni pattuite.

Ricevute le dichiarazioni, viene sottoscritto dai coniugi l’atto contenente l’accordo di separazione. Quindi, il Sindaco invita i coniugi a ripresentarsi innanzi a lui, non prima di trenta giorni, per confermare l’accordo sottoscritto.

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo di separazione.

Dalla data della sottoscrizione dell’accordo di separazione decorre il termine utile per il periodo di attesa che deve trascorrere ai sensi di legge, prima di poter chiedere il divorzio.

I costi di tale procedura sono minimi, in quanto è stabilito un diritto fisso pari a quello previsto per le pubblicazioni di matrimonio. I coniugi devono però valutare se rivolgersi o meno ad un avvocato per stilare l’accordo.

È importante rilevare, però, che secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 3, D.L. 132/2013, l’accordo di separazione innanzi all’ufficiale di stato civile, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, pertanto, ancora ad oggi, i coniugi che, seppure consensualmente, intendano regolare tra loro le questioni patrimoniali dell’assegnazione della casa di abitazione, dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole o del mantenimento (oltre che dell’affidamento) dei figli, devono necessariamente ricorrere alla separazione consensuale con decreto di omologa del Tribunale.

La procedura innanzi all’ufficiale di stato civile è utilizzabile anche per la richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la modifica delle condizioni di divorzio o di separazione.