avvocatoenricocagli_firmaCon il decreto legge n. 132/2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla Legge del 10 novembre 2014 n. 162, il Legislatore ha introdotto, quale nuova procedura per i coniugi che, in accordo tra loro, intendono separarsi, la negoziazione assistita da almeno due avvocati.

All’art. 6 del suddetto decreto è previsto che i coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione, possono concludere una “convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte”.

Si tratta di un accordo con il quale i coniugi convengono di cooperare per risolvere “amichevolmente” la separazione, redatto dagli avvocati delle parti in forma scritta a pena di nullità, in cui deve essere precisato il termine concordato per svolgere la negoziazione (almeno un mese e non più di tre mesi, con l’eventualità di una sola proroga di altri 30 giorni) e l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Concluso l’accordo di negoziazione assistita, gli avvocati delle parti certificano la sottoscrizione della convenzione da parte dei coniugi e, quindi, trasmettono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Questo, in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, se non ravvisa irregolarità, rilascia agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.

Qualora, invece, vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il quale lo autorizza solo quando ritiene che lo stesso risponda all’interesse dei figli; in caso contrario, entro cinque giorni, lo trasmette al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione dei coniugi davanti a sé.

L’avvocato, quindi, ricevuto il nullaosta o l’autorizzazione dal Procuratore della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, trasmette copia, da lui autenticata, dell’accordo di negoziazione all’Ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce i medesimi effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale dei coniugi, quali, la sentenza, in caso di separazione giudiziale, e il decreto di omologa del Tribunale, in caso di separazione consensuale.

Nell’accordo gli avvocati danno atto di aver tentato la conciliazione, nonché di aver informato i coniugi in merito alla possibilità di esperire la mediazione familiare e, qualora vi sia la presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

La procedura di negoziazione assistita è utilizzabile anche per la modifica delle condizioni di separazione e per la modifica delle condizioni di divorzio, nonché per la cessazione degli effetti civili e lo scioglimento del matrimonio (si veda: forma del divorzio).

In ogni caso, resta sempre possibile per i coniugi, se lo preferiscono o qualora ne necessitino, in ragione del fatto che l’accordo contiene patti di trasferimento patrimoniale, ricorrere all’assistenza di un legale comune che li assista nel redigere un accordo di separazione consensuale, poi sottoposto per l’omologa al vaglio del Tribunale.