separazione 4 avvocato cagliPronunciando la sentenza di separazione il Giudice può dichiarare, se ne ricorrono le circostanze e se richiesto nell’istanza di separazione di uno dei coniugi, a quale coniuge sia addebitabile la separazione. Ciò in considerazione del suo comportamento contrario agli obblighi derivanti dal matrimonio, quali quello di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione dell’interesse della famiglia e di coabitazione, nonché di contribuzione, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia.

La dichiarazione di addebito comporta per il coniuge a cui è addebitata la separazione la perdita dei diritti di successione, nonché la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, qualora sia economicamente più debole. Il coniuge su cui grava l’addebito conserva solo il diritto a percepire gli alimenti, qualora versi in condizioni di bisogno. Lo stato di bisogno presuppone che il coniuge si trovi nella situazione di una totale assenza dei mezzi di sostentamento e nell’impossibilità di trovare un adeguato lavoro, tenuto conto delle sue  attitudini e delle sue condizioni fisiche, di età e posizione sociale.

Il coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione e che sia privo di redditi propri, che non gli consentano la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, invece, ha il diritto a percepire un assegno di mantenimento