separazione 5 avvocato cagliL’assegno di separazione è di mantenimento ed è concesso nel periodo transitorio della separazione al coniuge economicamente più debole, a cui non è stata addebitata la separazione, qualora non abbia adeguati redditi propri.

L’entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi del coniuge che è obbligato al versamento.

La mancanza di redditi propri non va intesa come stato di bisogno, bensì come la mancanza di un “reddito” sufficiente ad assicurare al coniuge lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendo intendersi il termine comprensivo sia del reddito in senso stretto, che dei cespiti in godimento o di altre utilità suscettibili di valutazione economica.

Quindi, il mantenimento serve a ridurre il deterioramento delle condizioni economiche (e del tenore di vita) che il coniuge debole subisce per la cessazione del legame coniugale.

È importante la differenza tra l’assegno di mantenimento e il diritto agli alimenti. Essi hanno presupposti diversi. Infatti, il mantenimento deve permettere di avere un tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio ed è svincolato dallo stato di bisogno della persona, tipico invece del diritto agli alimenti. Inoltre, le due ipotesi sono diverse anche dal punto di vista quantitativo. Infatti il mantenimento è quantitativamente più ampio del diritto agli alimenti, il quale è limitato solo a quanto strettamente necessario per sopravvivere.