201411.11
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SUCCESSIONE: SE LA DEVOLUZIONE TESTAMENTARIA NON E’ ACCETTATA NEI TERMINI DI LEGGE, SI APPLICA LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

Il Tribunale di Milano con una recente ordinanza ha rigettato l’istanza di devoluzione dell’eredità a favore del marito della de cuius, che con testamento aveva nominato eredi universali i propri figli, i quali non avevano accettato, né rinunciato all’eredità nel termine previsto dall’art. 481 c.c., disponendone la devoluzione allo Stato.

Contro l’ordinanza ha proposto reclamo il marito, accolto dalla Corte d’Appello di Milano, che ha ritenuto sussistente il diritto del reclamante, in qualità di coniuge, di prendere possesso dei beni dell’eredità, in quanto la chiamata per testamento dei figli, decaduti dal diritto di accettare per decorrenza del termine, era divenuta inefficace. Così, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso, sostenendo che era da escludersi la possibilità di una successione legittima, in quanto il concorso tra successione legittima e testamentaria è ammesso solo quando le disposizioni testamentarie riguardano una parte del patrimonio, mentre nel caso di specie la de cuius aveva disposto della totalità del suo patrimonio. Inoltre, per l’Avvocatura dello Stato la delazione testamentaria a favore dei soli figli non era venuta meno per decorrenza del termine di accettare e, quindi, il marito, non chiamato all’eredità, sarebbe potuto divenire erede solo a seguito del favorevole espletamento dell’azione di riduzione.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 ottobre 2014 n. 22195, ha ritenuto inammissibili i motivi ed ha rigettato il ricorso dell’Avvocatura dello Stato per manifesta infondatezza, affermando il seguente principio di diritto: la perdita del diritto di accettare l’eredità ex art. 481 c.c. comporta anche la perdita della qualità di chiamato all’eredità e, di conseguenza, la totale inefficacia della chiamata all’eredità per testamento, con l’ulteriore conseguenza che non si verifica la coesistenza di una successione testamentaria e di una successione legittima. Sicché l’erede legittimo non perde la qualità di erede e si apre esclusivamente la successione legittima.