201411.18
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SUCCESSIONE: I DIRITTI DI ABITAZIONE E D’USO DEL CONIUGE SUPERSTITE NELLA SUCCESSIONE NECESSARIA Corte di Cassazione, sentenza del 19 aprile 2013, n. 9651

In tema di successione necessaria il 2°co. dell’art. 540 c.c. riserva a favore del coniuge legittimario i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

La ratio dell’istituto sta nell’intento di tutelare il coniuge non solo sotto l’aspetto patrimoniale, quanto, soprattutto, sotto quello etico e sentimentale, nella convinzione che la ricerca di un nuovo alloggio è fonte di un grave danno psicologico e materiale, per la stabilità e per le abitudini di vita della persona.

Così, il legislatore sembra aver individuato specifici diritti riservati al coniuge superstite, oltre alla quota di patrimonio, specificando che questi diritti non vengano attribuiti in conto di legittima, ma in più rispetto alla legittima, poiché devono essere computati sulla quota disponibile.

I diritti di uso e abitazione hanno un loro intrinseco valore economico-patrimoniale, perciò sono idonei a determinare un incremento quantitativo dei diritti successori del coniuge superstite.

L’originalità dell’istituto contenuto nel 2°co. dell’art. 540 c.c. ha fatto sorgere diverse questioni interpretative. La tesi prevalente in dottrina e giurisprudenza ha ritenuto che i diritti di abitazione e d’uso sulla casa familiare e sui mobili che la corredano costituiscono oggetto di una vocazione anomala (o a titolo particolare) a favore del coniuge, autonoma rispetto alla chiamata nell’intero o nella quota del patrimonio ereditario, qualificando l’attribuzione in termini di legato ex lege.

Di conseguenza, per l’acquisto di tali diritti non occorre alcuna accettazione, né l’acquisto è pregiudicato dall’eventuale rinuncia del coniuge alla propria quota di eredità.

La Corte di Cassazione con sentenza del 19 aprile n. 9651 del 2013 ha affermato che “i diritti d’uso e di abitazione costituiscono un quid pluris, idoneo a modificare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo la riserva spettante al coniuge superstite”. Quindi, poiché la norma afferma che tali diritti gravano sulla disponibile, prima occorrerà determinare la porzione disponibile sul patrimonio relitto, poi, conseguentemente, la quota di riserva del coniuge nella successione necessaria, in base al comma 1 dell’art. 540 e 542, alla quale si sommeranno i diritti di abitazione e di uso, il cui valore va ad erodere la disponibile purché capiente.

Il diritto di abitazione e di uso si estinguono con la morte del titolare; il loro valore, infatti, si computa in relazione all’età del coniuge superstite.