revoca donazione avvocato cagliLa donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. La domanda di revoca per ingratitudine può essere proposta soltanto per casi gravi e, cioè, quando il donatario abbia commesso quelle azioni che comportano anche l’indegnità alla successione. Si tratta cioè di chi: ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante (nella successione il de cuius) o il coniuge, o un discendente o un ascendente di questi; ha denunciato tali persone per un reato punibile con l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, se tale denuncia è stata dichiarata calunniosa con sentenza, ovvero ha testimoniato contro le medesime persone imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata falsa con sentenza; è decaduto dalla responsabilità genitoriale; ha indotto con raggiri o violenza a fare, revocare o mutare la donazione, o l’ha impedita; si è reso colpevole di ingiuria  grave verso il donante, ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al suo patrimonio o gli ha indebitamente rifiutato gli alimenti.

La domanda di revoca per ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario ed i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Nel caso di omicidio volontario o quando è stato dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto conoscenza della causa di revoca.

La revoca per sopravvenienza di figli può essere fatta da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione. La donazione può essere revocata anche nel caso di successivo riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante era  a conoscenza dell’esistenza di quel figlio.

Può essere domandata anche se il figlio del donante era solo stato concepito al tempo della donazione.

L’azione di revoca per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio, o del discendente, ovvero dalla notizia dell’esistenza del figlio o del discendente o dall’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Le donazioni remuneratorie e quelle fatte in relazione a un determinato matrimonio non possono revocarsi.

Non è valida la rinuncia preventiva alla revoca della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli.