divorzio 6 avvocato cagliLa modifica delle condizioni di divorzio è il provvedimento che viene emesso dal Tribunale su richiesta dei coniugi, qualora siano mutate le condizioni che sussistevano al tempo della sentenza di divorzio.

La legge sul divorzio (L. 898/1970) stabilisce, infatti, che le disposizioni relative all’affidamento dei figli ed alla misura e alle modalità di versamento dell’assegno di divorzio all’ex coniuge e dell’assegno di mantenimento a favore dei figli possano essere modificate o revocate dal Giudice, su istanza di uno dei coniugi divorziati, qualora dopo la sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopravvengano giustificati motivi.

Quindi, per la revisione delle condizioni economiche e delle disposizioni relative all’affidamento del figli è necessario che tra la pronuncia della sentenza di divorzio e la richiesta di modifica sia intervenuto un elemento di novità. In difetto, il ricorso è inammissibile.

L’elemento di novità sopravvenuto alla sentenza di divorzio deve aver inciso sull’equilibrio economico o personale dei rapporti tra i coniugi stabilito con il divorzio.

In riferimento all’affidamento dei figli, con l’istanza di revisione l’ex coniuge non affidatario può chiedere l’affidamento condiviso o la revoca dell’affidamento esclusivo all’altro coniuge, secondo l’interesse dei figli. La revoca dell’affidamento non presuppone sempre un comportamento colpevole da parte del genitore affidatario, potendo questa essere chiesta anche per giustificati motivi, come in caso di sopravvenuta malattia del coniuge affidatario, qualora la stessa impedisca al genitore affidatario di prendersi cura dei figli.

Con riferimento all’assegno di divorzio o all’assegno di mantenimento per i figli, la richiesta di modifica, ossia l’aumento o la diminuzione dell’assegno, può essere fatta in ogni tempo, se sono cambiate le effettive condizioni economiche di uno dei coniugi. Pertanto, può avvenire un incremento della misura dell’assegno in ragione del sopravvenire di esigenze del beneficiario o in ragione di incrementi significativi del reddito o del patrimonio del coniuge onerato. Oppure, può essere disposta una riduzione dell’assegno, anche fino al venir meno dello stesso, in conseguenza del miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario, o perché si è verificato un deterioramento nelle condizioni patrimoniali del coniuge onerato alla corresponsione.

In caso di miglioramento delle condizioni economiche del coniuge avente diritto all’assegno divorzile, il coniuge tenuto al versamento non può sospendere l’erogazione della somma o ridurne l’importo, senza aver prima presentato la relativa istanza al Tribunale ed ottenuto un provvedimento favorevole.

L’avvio di una convivenza da parte del coniuge avente diritto all’assegno di divorzio giustifica la richiesta di revisione dell’importo di esso da parte del coniuge obbligato. Anche quando con la sentenza di divorzio il tribunale abbia negato la corresponsione dell’assegno al coniuge richiedente, questi, qualora siano intervenute modifiche nella situazione, ove non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, può richiedere la modifica delle condizioni di divorzio allo scopo di ottenere la corresponsione dell’assegno precedentemente negato. È onere del ricorrente provare le variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, quali elementi di novità rispetto all’equilibrio economico degli ex coniugi stabilito in divorzio. Ciò vale anche quando nessuno dei coniugi aveva fatto richiesta per il riconoscimento dell’assegno al momento del divorzio.

Quindi, la procedura di revisione o modifica delle condizioni di divorzio si concreta in una valutazione comparativa delle posizioni economiche e personali degli ex coniugi, quali erano al momento della pronuncia di divorzio e quali sono al momento della richiesta di modifica.