divorzio 2 avvocato cagliCome è noto, il divorzio si distingue in giudiziale (o contenzioso) e in consensuale. Nel divorzio giudiziale la domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili.

Il Presidente del Tribunale fissa un’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé. I coniugi devono comparire a tale udienza personalmente e con l’assistenza di un difensore. Il Presidente sente i coniugi tentando di conciliarli. Se la conciliazione riesce, se ne redige un processo verbale, mentre quando non avviene, il Presidente dispone con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa necessari nell’interesse dei coniugi e dei figli.

Viene quindi nominato un Giudice Istruttore e fissata l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.

Ne nasce dunque una vera e propria causa civile nel corso della quale, ove il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale può anche emettere una sentenza non definitiva per dichiarare intanto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In tale caso, quando poi il tribunale emetterà la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, potrà disporre che tale obbligo produca gli effetti fin dal momento della domanda.

L’altra forma è quella del divorzio consensuale. In tale caso, i coniugi presentano una domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Devono essere indicate compiutamente le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Il tribunale, sentiti i coniugi, verifica che sussistano i presupposti di legge e valuta che le condizioni concordate rispondano all’interesse dei figli. Decide quindi con sentenza in Camera di Consiglio.

Di recente, inoltre, con il decreto legge n. 132/2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162, il legislatore ha introdotto due strade alternative per addivenire ad una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, quali la negoziazione assistita almeno da un avvocato per parte ed il divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) innanzi all’ufficiale dello stato civile