successione 8 avvocato cagliLe forme ordinarie del testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di Notaio. Quest’ultimo può essere pubblico o segreto.

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. La sottoscrizione deve essere apposta alla fine delle disposizioni. La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.

La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando sia in discussione la capacità del testatore a quel momento, o la priorità di data tra più testamenti.

Il testamento pubblico è ricevuto dal Notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara le sue volontà al Notaio e questi le traduce nell’atto. Devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento, l’ora della sottoscrizione e l’atto dev’essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore dev’essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni, mentre se è scritto da altri, o con l’utilizzo di mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore in ciascun foglio.

Chi non sa o non può leggere non può fare il testamento segreto. Il testamento segreto dev’essere sigillato con un’impronta, in modo che non si possa aprire o estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al Notaio l’atto sigillato o lo fa sigillare dal Notaio alla presenza dei testimoni.

Il testamento olografo è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione. Quello per atto di Notaio è nullo se manca la redazione per iscritto da parte del Notaio o se mancano la sottoscrizione di questi o del testatore.