divorzio 3 avvocato cagliIl tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ordina all’Ufficiale dello stato civile del luogo ove è stato trascritto il matrimonio di procedere all’annotazione della sentenza.

La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ma può essere autorizzata dal tribunale, facendone richiesta, a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio, quando provi che sussista un interesse suo o dei figli meritevole di ricevere tutela.

Con la sentenza di divorzio il tribunale può stabilire l’obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente un assegno a favore dell’altro coniuge economicamente più debole (assegno di divorzio).

Con la medesima sentenza il tribunale decide anche l’assegno di mantenimento e i provvedimenti riguardo ai figli.

L’abitazione generalmente spetta al genitore a cui vengono affidati i figli, o con il quale i figli convivono anche oltre la maggiore età.

In ogni caso, ai fini dell’assegnazione della casa, il Giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione può essere trascritta e, in tal caso, è opponibile al terzo acquirente dell’immobile.

Il tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale sia affidata ad entrambi i genitori, detta le norme per il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale su tali beni.