avvocatoenricocagli_firmaIl decreto legge n. 132/2014, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con Legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto quale nuova procedura per i coniugi che intendono divorziare consensualmente, la negoziazione assistita almeno da un avvocato per parte.

Il procedimento è analogo a quello di negoziazione assistita per la separazione consensuale dei coniugi.

All’art. 6 del suddetto decreto è previsto che i coniugi (in alternativa al divorzio congiunto, dichiarato, a seguito di ricorso, con sentenza del Tribunale), al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario), possano concludere, tra loro, una convenzione di negoziazione assistita “da almeno un avvocato per parte”.

Si tratta di un accordo con il quale i coniugi convengono di cooperare per risolvere “amichevolmente” il divorzio, redatto dagli avvocati delle parti in forma scritta a pena di nullità, in cui deve essere precisato il termine concordato per svolgere la negoziazione (almeno un mese e non più di tre mesi, con l’eventualità di una sola proroga di altri 30 giorni) e l’oggetto. Gli avvocati certificano la sottoscrizione della convenzione da parte di entrambi i coniugi.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita è quindi trasmesso dagli avvocati delle parti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, se non ravvisa irregolarità, rilascia agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.

Qualora, invece, vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla sottoscrizione, il quale lo autorizza solo quando ritiene che lo stesso risponda all’interesse dei figli; in caso contrario, entro cinque giorni, lo trasmette al Presidente, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione dei coniugi davanti a sé.

L’avvocato, quindi, ricevuto il nullaosta o l’autorizzazione dal Procuratore della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, trasmette copia, da lui autenticata, dell’accordo di negoziazione all’Ufficiale di stato civile del Comune.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita produce i medesimi effetti della sentenza di divorzio.

Nell’accordo gli avvocati devono dare atto di aver tentato la conciliazione, nonché di aver informato i coniugi in merito alla possibilità di esperire la mediazione familiare e, qualora vi sia la presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

La procedura di negoziazione assistita è utilizzabile anche per la separazione personale dei coniugi e per la modifica delle condizioni di separazione, nonché per la modifica delle condizioni di divorzio.