avvocatoenricocagli_sindacoIl decreto legge n. 132/2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni dalla Legge del 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto per i coniugi che intendono divorziare consensualmente, in alternativa al divorzio mediante domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma anche alla nuova procedura di divorzio a seguito di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte,  il divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Secondo la nuova disciplina, infatti, i coniugi possono dirsi addio, oltre che dall’avvocato, rivolgendosi al sindaco.

Questa possibilità è prevista solo per le coppie che non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Nel dettaglio, marito e moglie che intendono divorziare devono presentarsi innanzi al Sindaco (quale Ufficiale di stato civile) del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui era stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio per concludere l’accordo di divorzio, con l’assistenza solo facoltativa di un avvocato.

Il Sindaco riceve da ciascun coniuge la dichiarazione che esprime l’intenzione di divorziare, secondo le condizioni pattuite.

Ricevute le dichiarazioni, viene sottoscritto dai coniugi l’atto contenente l’accordo di divorzio. Quindi, il Sindaco invita i coniugi a ripresentarsi innanzi a lui, non prima di trenta giorni, per confermare l’accordo sottoscritto.

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo di divorzio.

I costi di tale procedura sono ridotti, in quanto è stabilito un diritto fisso. I coniugi devono però valutare se rivolgersi o meno ad un avvocato per stilare l’accordo.

L’accordo di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, pertanto, i coniugi che intendano regolare tra loro le questioni patrimoniali inerenti al divorzio dell’assegno per il coniuge privo di mezzi adeguati e del mantenimento dei figli, devono necessariamente ricorrere al divorzio consensuale mediante domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La procedura innanzi all’ufficiale di stato civile è utilizzabile anche per la modifica delle condizioni di divorzio, qualora siano mutate le condizioni che sussistevano al tempo della sentenza di divorzio.