Attractive young adult couple painting interior wall of house.Per convivenza si intende un modello di relazione di tipo familiare alternativo a quello della famiglia legittima fondata sul matrimonio. Nel linguaggio giuridico si parla di famiglia di fatto o naturale, costituita da persone di sesso diverso, che convivono more uxorio, cioè “secondo il costume matrimoniale” pur non avendo contratto matrimonio. Nel linguaggio comune si parla di coppia di fatto o di unione civile.

Il tema della convivenza more uxorio spesso è correlato a quello delle unioni omosessuali.

Il rapporto di convivenza rappresenta l’espressione di una scelta di libertà. I conviventi scelgono di fondare il loro rapporto solo sul sentimento di affetto che li lega e non costituiscono il vincolo formale di matrimonio.

Nonostante il fenomeno abbia assunto sempre maggiore rilevanza, l’ordinamento giuridico attuale del nostro paese tutela solo la famiglia legittima, ossia quella fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili dello Stato, mentre non esiste una disciplina completa ed organica in tema di convivenza di fatto.

Il problema della rilevanza giuridica della convivenza di fatto, come modello di relazione familiare alternativo alla famiglia legittima, è ormai da molti anni oggetto di attenzione da parte degli operatori del diritto, considerata anche la sempre maggiore diffusione del fenomeno.

Così, nell’attesa di un auspicabile intervento da parte del legislatore, l’orientamento oggi prevalente in dottrina, condiviso dalla giurisprudenza, riconosce la rilevanza giuridica della famiglia di fatto richiamando l’art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’individuo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge e si sviluppa la sua personalità. In tal senso, la famiglia naturale o di fatto, basata sul rapporto di convivenza, costituisce un nucleo sociale nel quale si svolge e si sviluppa la personalità di ciascun membro.

Per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, affinché sussista la famiglia di fatto non è sufficiente la semplice coabitazione. È necessario che tra i conviventi si instauri una relazione di natura affettiva, con carattere di tendenziale stabilità e con un minimo di durata temporale, che si esplichi, come nei rapporti di tipo familiare, in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale.

Pertanto, la convivenza more uxorio è una formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare.

La coppia non fondata sul matrimonio così come nasce, può anche cessare. Mentre in presenza di persone unite in matrimonio non è possibile che il legame giuridico venga reciso senza l’intervento del giudice, essendo necessario l’avvio delle procedure di separazione e di divorzio, la convivenza more uxorio, non essendo fondata su un vincolo giuridico ma solo di fatto su un rapporto di natura affettiva, seppur stabile, può interrompersi immediatamente in conseguenza della semplice decisione anche unilaterale di uno dei conviventi. A seguito dello scioglimento della convivenza possono sorgere questioni in relazione alla casa adibita ad abitazione della coppia, a seconda che la stessa sia di proprietà di entrambi i conviventi o di uno solo, o sia condotta in locazione in base ad un contratto stipulato a favore di uno solo di essi. Così pure per gli acquisti compiuti durante la convivenza e per altri rapporti instaurati in relazione ad essa.