divorzio 1 avvocato cagliCon il termine divorzio si indica comunemente quello che il nostro ordinamento disciplina e definisce come scioglimento del matrimonio civile, o cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario.

Il divorzio può essere richiesto da uno dei coniugi nei casi indicati dalla legge e precisamente:

  • condanna passata in giudicato per gravi reati elencati nella Legge 898/1970 che ha introdotto il divorzio;
  • sentenza passata in giudicato che ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi, ovvero omologa della separazione consensuale. La separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno tre anni dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione. L’eventuale interruzione della separazione può essere eccepita dal coniuge convenuto;
  • quando l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento, lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
  • quando il matrimonio non è stato consumato;
  • quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso.