separazione 7 avvocato cagliLa casa coniugale ha un importante valore economico, ma ha anche un grande significato emotivo, quale centro degli affetti in cui si svolge la vita della famiglia. Per questo la sua assegnazione è spesso oggetto di contesa tra i coniugi in sede di separazione o di divorzio.

La scelta sull’attribuzione all’uno o all’altro coniuge prescinde dalla proprietà dell’abitazione. Il Legislatore, infatti, ha stabilito che il Giudice in sede di separazione o di divorzio deve attribuire il godimento della casa adibita a residenza della famiglia tenendo conto del preminente interesse dei figli.

Con il sorgere della crisi coniugale, quindi, la casa seguirà i figli, andando attribuita al genitore con il quale questi resteranno a vivere in modo prevalente, se minorenni o se maggiorenni non ancora autosufficienti.

Il legislatore in questo modo ha voluto evitare il forzoso allontanamento dei figli dall’abitazione, privilegiando il loro interesse a continuare a vivere nel luogo in cui sono cresciuti, permettendo loro di conservare le proprie abitudini di vita anche dopo la separazione di genitori.

È allora evidente che la casa non vada intesa solo come l’immobile di proprietà dell’uno, dell’altro o di entrambi i coniugi, adibito a residenza della famiglia corredata solo del suo valore economico. La casa è il luogo delle relazioni affettive e il centro della vita domestica della famiglia, comprensiva di tutti gli arredi, dei mobili, degli elettrodomestici e dei servizi che accompagnano le abitudini di vita dei suoi residenti.

In ogni caso, dell’assegnazione della casa famigliare il Giudice deve tenere conto in sede di regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, considerando la titolarità di essa, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento (o di separazione)o dell’assegno di divorzio.

Il diritto al godimento della casa viene meno nel caso in cui il coniuge, cui è stata assegnata, non la abiti più o cessi di abitarla in modo stabile o nell’ipotesi in cui intraprenda una convivenza con altra persona, ovvero contragga un nuovo matrimonio.