201501.19
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SEPARAZIONE: SE LA MOGLIE TRADISCE PER RIPICCA IL MARITO CHE HA TRADITO PER PRIMO, LA SEPARAZIONE VA ADDEBITATA AL MARITO Cassazione Civile, Sez. VI-1, ordinanza del 13 ottobre 2014, n. 21596

La Cassazione civile, con l’ordinanza del 13 ottobre 2014, n. 21596, ha respinto il ricorso di un marito al quale era stata addebitata la separazione, nonostante fosse stato accertato in giudizio che anche la moglie aveva violato il dovere di fedeltà coniugale.

L’uomo, infatti, come emerso dal giudizio di separazione, aveva intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione con un’altra donna, poi interrotta ed in seguito ripresa a ridosso della separazione. L’infedeltà della moglie, al contrario, era intervenuta quando il rapporto coniugale si era oramai deteriorato a causa del tradimento dell’uomo, tanto che il Tribunale di Trieste, con sentenza del 06/08/2010, che era stata poi confermata anche dalla Corte d’appello, aveva dichiarato la separazione giudiziale con addebito all’ex marito.

Il caso, quindi, è finito dinanzi ai giudici Suprema Corte di Cassazione che, respingendo il ricorso, hanno considerato l’infedeltà della moglie relativamente giustificata alla luce di quella più duratura, ostinata e risalente del marito.

È noto che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ritenga che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, quale violazione particolarmente grave che solitamente determina l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, costituisca una circostanza sufficiente a motivare l’addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, purché tra l’infedeltà e la crisi coniugale sussista un nesso causale, ossia il tradimento deve essere stato la causa della rottura dell’unione tra i coniugi. L’effettiva esistenza di tale rapporto causale deve essere individuata dal Giudice, mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, così da poter stabilire se anche prima della violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte di uno dei coniugi fosse presente una crisi già in atto, in un contesto di vita coniugale caratterizzato da una mera convivenza formale (Cass. Civ. n. 27730/2013; n. 2059/2012 e 9074/2011).

Nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza, la moglie, assolvendo il suo onere probatorio, aveva dimostrato nel giudizio di merito, mediante testi (ritenuti attendibili dalla Corte), la relazione extraconiugale del marito, iniziata nel 2003, protrattasi per diversi anni, poi cessata e ripresa in prossimità della separazione. Al contrario, il marito non aveva allegato alcuna circostanza di una situazione di crisi tra i coniugi anteriore alla sua relazione. La relazione della moglie, alla luce delle risultanze istruttorie, è così risultata alla Corte di legittimità “relativamente giustificata, alla luce di quella più duratura, ostinata e risalente del marito, essendo iniziata quando ormai si era deteriorato il rapporto coniugale”.