201512.10
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SEPARAZIONE: LA CASA CONIUGALE, ANCHE SE COSTRUITA IN REGIME DI COMUNIONE, E’ DI PROPRIETA’ DI CHI POSSIEDE IL TERRENO Tribunale di Frosinone, sentenza del 5 giugno 2015 n. 520; Sezioni Unite, sentenza n. 651 del 1996

Nel caso in cui i coniugi decidano di separarsi, la casa costruita in regime di comunione dei beni è di proprietà del coniuge che possiede il terreno. L’altro coniuge ha solo il diritto di essere ristorato per le spese sostenute per i lavori di edificazione.

Il principio è stato chiarito più volte dalla Cassazione in una serie di sentenze, che si rifanno tutte alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 651 del 1996.

Per chiarire il principio la Suprema Corte ha richiamato il principio generale dell’accessione, di cui all’art. 934 c.c.

Si tratta di uno dei modi di acquisto della proprietà di un bene immobile, per cui il proprietario del suolo sul quale viene costruito un edificio acquista ipso iure (cioè, automaticamente) la proprietà del medesimo al momento dell’incorporazione al suolo.

L’operatività di tale principio può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una specifica disposizione di legge.

Ebbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il principio generale dell’accessione non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà. Al contrario, gli acquisti ai quali si applica l’art. 177, co. 1 (cioè, che entrano in comunione legale se effettuati in costanza di matrimonio) hanno carattere derivativo, essendone prevista espressamente la natura negoziale (ex pluris Cass. Civ., del 3 luglio 2013, n. 16670 ord.).

Ne consegue che, proprio in virtù del principio di accessione, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi è a sua volta di proprietà di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito alle spese di costruzione, spetta solo di ripetere nei confronti dell’altro le somme spese a tal fine, previo assolvimento dell’onere della prova.  

A nulla, quindi, rileva che l’immobile sia stato costruito in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale. Il coniuge non proprietario non ha alcun diritto di comproprietà sulla costruzione. Ma, come si è anticipato, ciò non significa che la legge non lo tuteli affatto. Egli, infatti, vanta comunque un diritto di credito nei confronti dell’altro coniuge proprietario, relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera per l’edificazione.

Di recente, il principio è stato applicato dal Tribunale di Frosinone, che con la sentenza n. 520 del 2015, pronunciandosi su una vicenda relativa ad un immobile costruito da una coppia (poi separatasi) in costanza di matrimonio e in regime di comunione.

Il marito, infatti, dopo la separazione chiamava in giudizio la moglie per chiederle il rimborso della metà dei costi di edificazione da lui sostenuti. La moglie, una volta costituitasi, non si opponeva al rimborso, offendo anzi al marito 50 mila euro per la definizione bonaria, ma ne contestava il quantum (pari ad euro 210 mila), ritenendolo eccessivo, e chiedeva che da questo fosse detratta una cifra di Euro 77.468,54, di sua esclusiva proprietà, in quanto ricevuta per donazione e successione, così come il terreno sul quale era stato realizzato l’immobile in questione.

Il Tribunale, rilevato che secondo la CTU le spese documentate per la casa ammontavano in realtà a poco più di 105 mila euro, cioè circa la metà di quanto richiesto dal marito, e che dal predetto ammontare non potesse essere espunta la somma di Euro 77.468,54 per mancanza di prova adeguata, ha ritenuto che all’uomo spettasse il rimborso di Euro 52.904,43 (ossia il 50% della somma di Euro 105.808,87), oltre agli interessi legali dallo scioglimento della comunione a seguito della separazione personale dei coniugi, momento in cui il diritto al rimborso è divenuto liquido ed esigibile, sino al soddisfo, ed ha condannato la moglie al versamento.

Avv. Francesca Baldelli