201501.30
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LE NUOVE PROCEDURE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI AL SINDACO D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. del 10 novembre 2014, n. 162

Il recente decreto legge n. 132/2014 “di degiurisdizionalizzazione”, in vigore dal 13 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, oltre alla nuova procedura di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio mediante negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte, ha introdotto anche la nuova procedura per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Tale procedura, mediante richiesta congiunta innanzi all’Ufficiale dello stato civile, è prevista solo per le coppie che non hanno figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Nel dettaglio, nei soli casi di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, marito e moglie che intendono separarsi devono presentarsi innanzi al Sindaco (quale Ufficiale di stato civile) del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui era stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio per concludere l’accordo di separazione, “con l’assistenza solo facoltativa di un avvocato”.

Il Sindaco riceve da ciascun coniuge la dichiarazione che esprime l’intenzione di separarsi o di divorziare, secondo le condizioni pattuite.

Ricevute le dichiarazioni, viene sottoscritto dai coniugi l’atto contenente l’accordo di separazione o di divorzio.

Quindi, il Sindaco invita i coniugi a ripresentarsi innanzi a lui, non prima di trenta giorni, per confermare l’accordo sottoscritto.

La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo di separazione.

Dalla data della sottoscrizione dell’accordo di separazione decorre il termine utile per il periodo di attesa che deve trascorrere ai sensi di legge, prima di poter chiedere il divorzio.

I costi della procedura così descritta sono minimi, in quanto è stabilito un diritto fisso pari a quello previsto per le pubblicazioni di matrimonio.

I coniugi, però, nella maggior parte dei casi, saranno costretti a rivolgersi ad un avvocato per stilare l’accordo. Gli uffici dello stato civile dei comuni, infatti, non possono procedere a tale incombente. Si limiteranno quindi a recepire accordi scritti già consacrati in un atto previamente predisposto.

È importante rilevare, però, che secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 3, D.L. 132/2013, l’accordo di separazione o di divorzio innanzi al Sindaco non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, pertanto, i coniugi che intendano regolare in accordo tra loro le questioni inerenti all’assegnazione della casa di abitazione, all’assegno di mantenimento o di divorzio per il coniuge o al mantenimento dei figli, devono necessariamente ricorrere alle procedure “tradizionali” di separazioneo di divorzio consensuali, mediante domanda congiunta da presentarsi in Tribunale.

La procedura innanzi all’ufficiale dello stato civile è utilizzabile anche per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.