201411.03
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SEPARAZIONE : LA CASSAZIONE CONTRO IL PARASSITISMO DEI FIGLI EX GIOVANI AI DANNI DEI LORO GENITORI SEMPRE PIU’ ANZIANI

Se è vero che il giudice di merito non può prefissare  in astratto un termine finale di  persistenza dell’obbligo di mantenimento, il genitore è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di averlo posto nelle condizioni di raggiungere l’indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico-sociale (riferite al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo del lavoro e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell’obbligo genitoriale.

Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all’avanzare dell’età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell’obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com’è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.

La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa.