201505.13
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DIVORZIO: SE UNO DEI CONIUGI UNITI IN MATRIMONIO OTTIENE LA RETTIFICAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE DI SESSO, LA COPPIA CONSERVA TUTTI I DIRITTI E I DOVERI DEL MATRIMONIO PRECEDENTEMENTE CONTRATTO Cassazione Civile, sentenza del 21 aprile 2015 n. 8097; Corte Costituzionale, sentenza dell’11 giugno 2014, n. 170

Con la sentenza in commento, la Cassazione ha stabilito che, in attesa che il Parlamento intervenga legislativamente, resta valido il matrimonio di una coppia eterosessuale nel caso in cui uno dei coniugi cambi la sua identità sessuale.

La questione ha tratto origine dalla vicenda di una coppia unita in matrimonio concordatario, Alessandro B. e Alessandra T.

Il marito aveva fatto domanda di rettificazione e ri-attribuzione di sesso femminile al Tribunale di Bologna.

Disposta la rettificazione, era stato ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla modifica dell’atto di nascita. La rettifica però veniva anche annotata dall’Ufficiale di Stato civile a margine dell’atto di matrimonio, con la specificazione dell’intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio.

I coniugi, quindi, ricorrevano al Tribunale di Modena per la cancellazione di quest’ultima annotazione. Il Tribunale accoglieva il ricorso.

Contro la sentenza proponeva reclamo il Ministero dell’Interno, accolto dalla Corte di Appello.

Quindi, della questione veniva investita, su ricorso dei coniugi, la Corte di Cassazione, che sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L. 164/1982 (Norme in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso), con riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che la sentenza di rettificazione e di attribuzione di sesso determini l’automatica cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto o lo scioglimento del medesimo, senza necessità di una pronuncia giudiziale; nonché, nella parte in cui dispongono la notificazione all’altro coniuge del ricorso senza riconoscergli il diritto di opporsi allo scioglimento del matrimonio in quel giudizio; ed, infine, in riferimento all’art. 3 Cost. per l’ingiustificata disparità di regime sussistente tra tale ipotesi di “divorzio imposto” e le altre ipotesi di divorzio indicate dall’art. 3 (sub. 1 lett. a, b, c, e sub. 2 lett. d) della Legge 898/1970.

Con la sentenza n. 170 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L. 164/1982 con riferimento all’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento automatico del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, possa consentire, comunque, ove entrambi i coniugi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia, con le modalità da statuirsi dal Legislatore.

In via consequenziale, la Corte ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, 6°co. del D.Lvo. n. 150/2011 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione).

La ratio del dispositivo della sentenza della Consulta si rinviene nella motivazione.

Secondo la Corte Costituzionale, nelle ipotesi analoghe a quella di specie, di rettificazione di sesso da parte di uno dei coniugi della coppia unita in matrimonio: “da un lato vi è l’interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio e dall’altro quello della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l’esercizio della libertà di scelta compiuta dall’un coniuge con il consenso dell’altro, relativamente ad un tratto così significativo dell’identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale del preesistente rapporto”.

Tuttavia, ad avviso della Corte, la normativa sottoposta al sindacato di costituzionalità (artt. 2 e 4 della L. 164/1982) risolveva il suddetto contrasto d’interessi tutelando esclusivamente quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell’istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, seppur possibile, forma di un suo bilanciamento con gli interessi della coppia, la quale, invece, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un matrimonio “regolare” reclama di essere comunque tutelata come “forma di comunità…idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione”.

Secondo la Corte Costituzionale, quella della coppia che voglia conservare la propria unione, anche dopo il cambiamento di sesso di un coniuge, con il consenso dell’altro coniuge, costituisce “una relazione senz’altro qualificabile come formazione sociale protetta dall’art. 2 Cost.”. Mentre la caducazione automatica del vincolo matrimoniale (prevista dagli artt. 2 e 4 della L. 182/1984 e 31 del D.Lgs. 150/2011) produce effetti incompatibili con la protezione costituzionale riconosciuta alle unioni omoaffettive.

È tale peculiare profilo sugli effetti, in quanto produttivo di un deficit di tutela incompatibile con la conservazione del grado di protezione costituzionale dell’unione, ancorchè non più matrimoniale, ad essere ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale e ad essere espunto dall’ordinamento mediante la pronuncia di accoglimento.

Più precisamente, secondo la Corte “un sistema legislativo che consenta soltanto alle coppie eterosessuali di unirsi in matrimonio può legittimamente escludere che si possano mantenere unioni coniugali divenute a causa della rettificazione di sesso di uno dei componenti non più fondate sul predetto paradigma. Ciò che non può essere costituzionalmente consentito, tuttavia, in virtù della protezione costituzionale di cui godono le unioni tra persone dello stesso sesso, è che per effetto del sopravvenuto non mantenimento del modello matrimoniale tali unioni possano essere private del nucleo di diritti fondamentali e doveri solidali propri delle relazioni affettive sulle quali si fondano le principali scelte di vita e si forma la personalità sul piano soggettivo e relazionale”.

È allora evidente come la Corte Costituzionale, con la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della L. 182/1984 (e conseguentemente dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2011), che regolano la caducazione automatica del vincolo matrimoniale per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi, abbia mirato ad eliminare una delle conseguenze del “divorzio automatico” ovvero quella che determina il passaggio da “una condizione di massima protezione giuridica ad una condizione di massima indeterminatezza”.

Ciò, ribadendo quanto affermato nella pronuncia monito n. 138 del 2010, ossia che il Legislatore è tenuto ad introdurre, “con la massima sollecitudine”, una forma alternativa di unione, che possa superare la attuale “condizione d’illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti”.

Alla dichiarazione di incostituzionalità è seguita la restituzione degli atti alla Cassazione.

Le parti hanno quindi depositato atto di riassunzione avanti alla Cassazione e successiva memoria, ove hanno dichiarato di avere interesse alla cancellazione dell’annotazione sul registro degli atti di matrimonio, evidenziando la necessità di dare applicazione al principio espresso dalla Consulta secondo il quale il vincolo matrimoniale preesistente dovrebbe trasformarsi in un’unione registrata e che la mancanza di una legge impone l’accoglimento del ricorso. In caso contrario, i ricorrenti resterebbero privi di una concreta soluzione della controversia promossa.

La Corte di Cassazione investita della questione, nella sentenza del 21 aprile 2015, n. 8097, in commento, ha riconosciuto la natura addittiva della sentenza di accoglimento della Consulta n. 170/2014, ritenendola autoapplicativa e non meramente dichiarativa.

Dopo aver ripercorso la motivazione della sentenza n. 170/2014, gli ermellini hanno concluso che “l’illegittimità costituzionale non ha colpito la norma mancante del riconoscimento di uno statuto costituzionalmente adeguato alle unioni tra persone dello stesso sesso che consenta il passaggio anche per i ricorrenti da un regime di massima protezione ad uno che conservi il riconoscimento di uno statuto di diritti e doveri conseguenti alla stabilità della scelta affettiva effettuata ed alla creazione di un nucleo familiare in senso stretto”. Se la Consulta si fosse limitata a tale profilo, sarebbe stata sufficiente una sentenza monito.

Invece, la Corte “ha ritenuto che il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale fosse produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili con la protezione che l’unione conseguente alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi deve, per obbligo costituzionale, conservare ex art. 2 Cost.”.

Pertanto, nei limiti delineati, la Suprema Corte, ha concluso che la sentenza n. 170/2014 della Consulta fosse autoapplicativa (e non meramente dichiarativa), ritenendo “non contestabile che il principio della necessità immediata e senza soluzione di continuità di uno statuto sostanzialmente equiparabile, sul piano dei diritti e dei doveri di assistenza economico patrimoniale e morale reciproci, a quello derivante dal vincolo matrimoniale per le coppie già coniugate che si vengano a trovare nella peculiare condizione delle ricorrenti abbia natura imperativa e debba essere applicato”.

In attesa dell’intervento legislativo, ad avviso della Corte “il giudice a quo è tenuto ad individuare sul piano ermeneutico la regola per il caso concreto che inveri il principio imperativo stabilito con la sentenza di accoglimento”.

Quindi, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che tale adeguamento non potesse non comportare la rimozione degli effetti della caducazione automatica del vincolo matrimoniale sul regime giuridico di protezione dell’unione.

Ciò, almeno fino a quando il Legislatore non interverrà a riempire il vuoto normativo, “costituzionalmente intollerabile”, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso.

L’opzione ermeneutica sopra descritta è, ad avviso della Corte, “costituzionalmente obbligata” ma non determina l’estensione del modello di unione matrimoniale alle unioni omoaffettive, “svolgendo solo la funzione temporalmente definita e non eludibile di non creare quella condizione di massima indeterminatezza stigmatizzata dalla Corte Costituzionale in relazione ad un nucleo affettivo e familiare”.

Concludendo, la Suprema Corte di Cassazione, al fine di dare attuazione alla declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza n. 170 del 2014, ha ritenuto necessario accogliere il ricorso e conservare in capo alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e dei doveri conseguenti al vincolo matrimoniale pregresso, almeno fino a quando il legislatore non intervenga consentendo alle stesse di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata.

Quindi, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato illegittima l’annotazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio apposta a margine dell’atto di matrimonio, disponendone la cancellazione.

In conclusione, la conservazione dello statuto dei diritti e dei doveri propri del matrimonio delle ricorrenti resterà sottoposta alla condizione temporale risolutiva della nuova regolamentazione che il Legislatore vorrà introdurre.

Dott.ssa Francesca Baldelli