201601.22
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DIVORZIO: LA CASSAZIONE CONDANNA IL CONIUGE CHE TORNA DALLA MOGLIE FINGENDO DI AVER CHIUSO CON L’AMANTE A PAGARE 10 MILA EURO DI RISARCIMENTO Corte di Cassazione, VI Sez. Civ., sentenza del 7 luglio 2015, n. 19193.

Il coniuge che continua a portare avanti la relazione extraconiugale con un altro partner inducendo la propria moglie o il proprio marito a ritenere superata la crisi coniugale con atteggiamento equivoco e mistificatorio, corre il rischio di vedersi condannato a pagare un cospicuo risarcimento.

Lo ha stabilito la Sesta Sezione Civile della Suprema Corte con la sentenza n. 19193, del 7 luglio 2015, confermando la condanna comminata in appello ad un uomo a pagare 10 mila euro alla moglie per aver portato avanti la relazione extraconiugale con un’altra donna, mentre in apparenza si riconciliava con lei inducendola a ritenere ormai superata la crisi.

Nel caso di specie i coniugi si erano separati nel 1996 a seguito di una crisi dovuta alla relazione extraconiugale tenuta dal marito con altra partner.

In seguito, però, il Tribunale di Velletri con sentenza n. 23337 del 2004, riconoscendo che di fatto non vi era stato alcun allontanamento, aveva accertato l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, facendo cessare il precedente regime di separazione.

Ciò nonostante, il marito aveva continuato la sua relazione e la sua parziale convivenza con l’amante negli anni successivi al 1996.

Il tutto all’insaputa della moglie.

La relazione extra coniugale dell’uomo era però conosciuta nel suo contesto familiare, tanto che fu proprio la cognata, nel 1998, a portarla a conoscenza della moglie.

La donna, quindi, si decideva nuovamente a richiedere la separazione.

Il Tribunale di Velletri (con sentenza del 15 gennaio 2009), pronunciava la separazione con addebito a carico del marito condannandolo a pagare alla moglie un assegno mensile di 500 euro, ma respingendo la domanda della moglie al risarcimento dei danni lesivi della sua dignità.

La donna, quindi, decideva di impugnare la sentenza di separazione avanti alla Corte di Appello di Roma. Con sentenza n. 3260/2013, la Corte distrettuale confermava la decisione di primo grado salvo che per l’accertamento del diritto della moglie al risarcimento dei danni provocati con il comportamento del marito.

Secondo la Corte, infatti, il marito con “un atteggiamento equivoco e mistificatorio”, aveva indotto la moglie a ritenere superata la pregressa crisi coniugale, mentre, per anni, aveva portato avanti una convivenza con un’altra donna, di cui, tra l’altro, erano a conoscenza almeno i parenti di lui.

Tale comportamento, secondo la Corte, aveva provocato un forte stato di depressione a carico della donna e una grave lesione della sua dignità personale produttivo di danni risarcibili che la Corte liquidava in via equitativa in 10.000 euro.

Contro tale sentenza proponeva ricorso il marito.

Ma, come anticipato in premessa, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19193/2015, non ha accolto il ricorso dell’uomo, bensì ha confermato la condanna inflittagli al pagamento di ben dieci mila euro, posto che risultava pacifico agli atti del processo ed era stato confermato anche dallo stesso ricorrente, che la relazione extra coniugale fosse continuata, all’ insaputa della moglie, anche dopo l’apparente riconciliazione dei coniugi.

Avv. Francesca Baldelli