successione 9 avvocato cagliCiascun coerede può sempre domandare la divisione.

Quando però tutti gli eredi o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.

Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.

Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può avere luogo prima della nascita del medesimo.

Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell’eredità. Se in essa vi sono immobili non comodamente divisibili e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto.

I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dal Tribunale.

È necessario procedere alla stima dei beni e poi si  esegue la formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione alle quote.

Le porzioni devono essere formate, sempre previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa mediante conguagli in denaro.

L’assegnazione delle porzioni uguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni disuguali si procede mediante attribuzione.

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Il testatore può stabilire particolari norme per formare le porzioni. Queste sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore.