separazione 3 avvocato cagliLa separazione giudiziale è il procedimento per ottenere dal tribunale una sentenza che dichiari la separazione legale dei coniugi e, inoltre, che disciplini il loro rapporto da separati.

Può essere chiesta su istanza di uno o di entrambe i coniugi, quando, anche per fatti che non siano riconducibili alla loro volontà, la convivenza sia diventata intollerabile o la prosecuzione della vita insieme comporti o possa comportare un grave danno all’educazione dei figli. Il disaccordo dei coniugi può riguardare la volontà di separarsi o il contenuto delle condizioni di separazione.

In altri casi, la separazione giudiziale viene richiesta da uno dei coniugi, perché l’altro ha violato gli obblighi matrimoniali di fedeltà, di coabitazione, di assistenza materiale e morale e di collaborazione. In tale ipotesi, il Giudice, su istanza di parte, può dichiarare la separazione con addebito.

Presentato il ricorso, viene fissata l’udienza di comparizione avanti al Presidente del tribunale, nella quale viene esperito un tentativo di conciliazione. Se le parti non si accordano o il coniuge convenuto non compare e non si costituisce in giudizio, la causa prosegue comunque.

Trattandosi di una vera e propria causa civile che non richiede tempi brevi, il Presidente del tribunale, in esito all’udienza di comparizione dei coniugi che non si sono riconciliati, emette un’ordinanza per disciplinare le questioni urgenti. Con tale ordinanza il Presidente rinvia la causa avanti al Giudice per l’istruzione, ma intanto decide provvisoriamente sulle questioni più rilevanti, quali quelle relative all’assegnazione della casa familiare, al mantenimento del coniuge economicamente più debole, all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento. Tale ordinanza è modificabile e revocabile in qualsiasi momento da parte del Giudice Istruttore.