separazione 1 avvocato cagliIl nostro ordinamento giuridico ammette la separazione personale dei coniugi, che si distingue in giudiziale (o contenziosa) e in consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione spetta a ciascuno dei coniugi. Il procedimento di separazione giudiziale si conclude con una sentenza, mentre la separazione consensuale necessita di un accordo che deve essere omologato dal Tribunale.

Di recente il decreto legge n. 132/2014, convertito con Legge del 10 novembre 2014 n. 162, recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, ha introdotto due strade alternative, nell’intenzione del legislatore “più facili”, per addivenire ad una soluzione consensuale di separazione personale dei coniugi senza presentare alcun ricorso in Tribunale, la “negoziazione assistita” e la procedura di separazione innanzi all’ufficiale dello stato civile.

La separazione non fa venire meno lo status di coniuge, ma incide sul regime dei rapporti e sugli obblighi che derivano dal matrimonio. Vengono meno alcuni obblighi, quali quello di convivenza, di fedeltà, di coabitazione, non opera più la presunzione di paternità e cessa la comunione legale dei beni, se questa era il regime patrimoniale scelto dai coniugi. Persistono, invece, l’obbligo di assistenza morale e l’obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge, cui non sia stata addebitata la separazione,  che non ha redditi adeguati, nonché l’obbligo di curare, mantenere, assistere, istruire ed educare la prole.

La separazione giudiziale e la separazione consensuale sono le diverse procedure per addivenire alla separazione legale. La separazione di fatto, invece, non ha effetti legali sul matrimonio, ma certamente rappresenta uno dei presupposti per la richiesta di separazione legale o, comunque, spesso, ne costituisce l’anticamera.