separazione 6 avvocato cagliIn caso di separazione, il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe i genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione ed assistenza morale da entrambi i genitori e di conservare rapporti con i parenti di ciascun genitore.

Il Giudice adotta i provvedimenti relativi ai figli con riferimento all’interesse materiale e morale di essi. A tal fine, valuta prioritariamente la possibilità di affidare i minori ad entrambi i genitori (affidamento condiviso). Ove ciò non sia possibile perché l’affidamento ad uno dei genitori è contrario all’interesse dei minori, con provvedimento motivato il Giudice affida i figli ad un solo genitore (affidatario), determinando tempi e modi della loro presenza presso il genitore non affidatario. In caso di affidamento esclusivo ad un solo genitore, il Giudice fissa anche la misura ed il modo con cui ciascun coniuge debba contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Sia in caso di affidamento condiviso ad entrambi i genitori, che in quello di affidamento esclusivo ad un solo genitore, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. Per dare attuazione al criterio di proporzionalità il Giudice, ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico, che determina considerando: le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio prima della crisi matrimoniale, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, nonché il valore economico dei servizi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Ciascun genitore può in qualsiasi momento chiedere l’affidamento esclusivo, quando l’affidamento condiviso è contrario all’interesse del figlio minore.

Il genitore affidatario esclusivo dei figli minori esercita su di essi la responsabilità genitoriale in modo esclusivo.

Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

Il genitore a cui non sono affidati i figli ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che l’altro genitore abbia assunto decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni riguardanti l’affidamento dei figli.

Per quanto riguarda i figli maggiorenni, il giudice, valutate le circostanze, può disporre a favore di questi, quando non siano economicamente indipendenti, il pagamento di un assegno periodico. Questo può essere versato direttamente al figlio, salvo che diversamente abbia disposto il Giudice.