donazione 2 avvocato cagliLa donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa è valida solo per quelle indicate specificatamente e con l’indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, o comunque in una nota a parte allegata, sottoscritta dal donante, dal donatario e dal Notaio.

Essa deve essere accettata e l’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con un atto pubblico posteriore. In quest’ultimo caso non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione si perfezioni, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Le donazioni di modico valore, che hanno per oggetto beni mobili, sono valide anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene. Per valutare la modicità è necessario rapportarla alle condizioni economiche del donante e, quindi, tale apprezzamento può cambiare molto da persona a persona, a seconda della diversa condizione economica.

La donazione può essere fatta anche  a favore di un nascituro e, cioè, di chi è soltanto concepito, come pure a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione benché ancora non concepiti.

Può essere fatta anche in relazione a un determinato futuro matrimonio, sia tra gli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi. In tale caso, si perfeziona senza bisogno di accettazione, ma non produce effetti fino a che non segua il matrimonio. L’annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione.