effetti della donazione avvocato cagliIl donante può stipulare la reversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza di questi e dei suoi discendenti.

Nel caso sia fatta con generica indicazione nell’atto della reversibilità, questa si intende che riguarda la premorienza del donatario e dei suoi discendenti. La reversibilità può essere comunque solo a beneficio del donante e non a favore di altri. Essa produce l’effetto di risolvere anche le vendite dei beni donati, così da farli ritornare al donante liberi da ogni peso e ipoteca.

Al donante è permesso di riservarsi l’usufrutto dei beni donati, come pure stabilirlo dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone.

Una donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, purché il motivo risulti dall’atto ed esclusivamente per esso il donante si sia determinato a tale liberalità. Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che abbia indotto al suo compimento.

Salvo patto speciale, il donante non deve dare garanzia per i vizi della cosa, a meno che non vi sia stato il dolo. Egli è invece tenuto alla garanzia verso il donatario per l’evizione che questi possa soffrire delle cose donatigli, ma soltanto in casi limitati. Cioè, quando è stata espressamente promessa tale garanzia, quando l’evizione sia dipesa dal dolo o dal fatto personale del donante e, infine, quando si tratti di donazione che impone oneri al donatario o di donazione remuneratoria.