donazione avvocato cagliLa donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa dei beni, dei diritti o assumendo verso al stessa un’obbligazione.

Si parla di “donazione remuneratoria” quando la liberalità è fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione. Non costituisce invece donazione quella che si è soliti fare in occasione di sevizi resi o comunque in conformità agli usi.

La donazione non può riguardare beni futuri ed è nulla rispetto a questi. Essa può avere ad oggetto anche prestazioni periodiche e, in questo caso, si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.

Quando è fatta congiuntamente a favore di più donatari, si intende fatta per parti uguali, a meno che dall’atto non risulti una diversa volontà.

Per fare una donazione è necessario avere la piena capacità di disporre dei propri beni e, quindi, non possono farla i minori, gli interdetti e gli inabilitati. La donazione fatta da una persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Dopo la cessazione della tutela, è nulla la donazione fatta a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se prima non sia stato approvato il conto o estinta l’azione per il rendimento di esso.