divorzio 5 avvocato cagliIl tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio adotta i provvedimenti relativi ai figli con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essi. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori, oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore. Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi debba contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole.

Il tribunale prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Di tali intese tiene conto anche in relazione al mantenimento dei figli.

Ciascun genitore provvede al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, determinandone la misura prendendo in considerazione: le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio prima della crisi matrimoniale, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, nonchè il valore economico dei servizi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Il giudice può disporre l’affidamento dei figli a uno solo dei genitori, qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

In qualsiasi momento ciascuno dei genitori può chiedere l’affidamento esclusivo, qualora ritenga che sussista la condizione di cui sopra.

Il genitore a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, con l’obbligo di attenersi alle condizioni determinate dal giudice. In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse dovranno essere adottate da entrambi i genitori. Per dare attuazione a tale principio, il genitore a cui i figli non sono stati affidati ha il diritto di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte dall’altro decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

I genitori hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento e, quindi, anche delle eventuali determinazioni relative alla misura e alla modalità del contributo al mantenimento.

Anche il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione complessiva dei rapporti economici tra i genitori.