divorzio 4 avvocato cagliCon la sentenza che pronuncia il divorzio il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, intendendosi sia quello del singolo coniuge che quello comune, del reddito di entrambi e, quindi, valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno. Presupposto ne è che il coniuge economicamente più debole non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve anche stabilire un criterio di adeguamento automatico dell’assegno in base a indici Istat.

Su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire con liquidazione in unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tale caso, non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze.