convivenza 3 avvocato cagliLa convivenza more uxorio, come formazione sociale tutelata dal dettato dell’art. 2 della Costituzione, dà vita ad un autentico consorzio familiare. Ciò nonostante, come è noto, nel nostro ordinamento giuridico manca una disciplina organica e completa che la regolamenti.

Così, allo stato attuale nei rapporti tra i conviventi di fatto non sussistono reciproci diritti e doveri. Gli obblighi di fedeltà e di coabitazione, così come l’obbligo di contribuzione, o gli obblighi di assistenza materiale e morale, che per i coniugi discendono dal matrimonio, non sussistono tra i conviventi. Le spese sostenute durante la convivenza da uno dei conviventi per il mantenimento dell’altro, sprovvisto di un reddito proprio, costituiscono adempimento di una obbligazione naturale e non possono essere ripetute da parte del convivente che le ha spontaneamente sostenute. Inoltre, in caso di cessazione della convivenza, non sussiste il diritto del convivente più debole al mantenimento o agli alimenti.

Tra i conviventi di fatto non vi è diritto alla successione legittima. I diritti ereditari possono derivare solo da una disposizione testamentaria da parte di uno dei conviventi a favore dell’altro.

L’interruzione della relazione di convivenza può avvenire senza alcuna formalità e non dà luogo a diritti o pretese.

I figli nati da genitori conviventi di fatto possono essere riconosciuti sia dal padre che dalla madre. Hanno il medesimo stato giuridico dei figli nati dal matrimonio, con la conseguenza che, in caso di rottura del vincolo tra i genitori conviventi, il loro status giuridico è disciplinato in termini del tutto identici. Pertanto, qualora i figli nati dall’unione non abbiano raggiunto l’autosufficienza economica, il genitore al quale siano affidati o con il quale convivano, ha diritto alla corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il loro mantenimento dall’altro genitore, nonché all’assegnazione della casa familiare di proprietà comune o esclusiva.

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, solo la giurisprudenza ha riconosciuto al convivente alcuni diritti, quali: il diritto di agire contro il terzo che ha provocato la morte o una lesione all’integrità fisica del convivente, per ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale che ne deriva, così da tutelare l’aspettativa al mantenimento del convivente superstite, tenuto a provare il contributo patrimoniale e personale che il convivente che è venuto a mancare apportava in vita, con carattere di stabilità; il diritto a succedere nel contratto di locazione al convivente deceduto conduttore di un immobile ad uso abitativo.

Si segnalano alcune norme, come quella che esonera chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, conviva o abbia convissuto con l’imputato di un procedimento penale, dall’obbligo di deporre limitatamente ai fatti verificatosi o appresi durante la convivenza; la norma di legislazione speciale (art. 17 n. 2 e 3 L. 31 luglio 1992, n. 179) che, in tema di assegnazioni delle case popolari, riconosce al convivente more uxorio, ricorrendone i presupposti e in mancanza del coniuge e dei figli minorenni, il diritto a subentrare al convivente assegnatario defunto; la norma dell’art. 408 del Codice Civile che prevede la possibilità di nominare il convivente coma proprio Amministratore di Sostegno, in previsione di una propria futura ed eventuale incapacità; o ancora, l’art. 342 bis del Codice Civile che consente, quando la condotta del convivente sia causa di un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà dell’altro convivente, di presentare istanza per ottenere dal giudice un decreto che ordini la cessazione della condotta o disponga l’allontanamento dalla casa.

Nonostante le sporadiche disposizioni normative, l’assenza nel nostro ordinamento di una disciplina organica e completa del fenomeno della convivenza di fatto, oggi sempre più diffuso, comporta serie difficoltà per la giurisprudenza chiamata di volta in volta a risolvere le questioni sulla famiglia di fatto, senza poter applicare ad essa la disciplina dettata per la famiglia legittima. Infatti, tutti i diritti e i doveri che la legge prevede a favore dei coniugi trovano fondamento nel vincolo di matrimonio.

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